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Articolo a cura di:
Dott Giuseppe Pugliese, Revisore dei conti abilitato alla revisione della sostenibilità, Vice Presidente Tesla Club Italy
Dott. Giovanni De Baggis, Perito Industriale, Presidente Ordine Periti di Roma e Provincia

Perché la costituzione di una C.E.R. non è sempre conveniente in un condominio

Le direttive europee RED II (2018/2001/UE), RED III (2023/2413/UE) e il Regolamento (UE) 2019/943 riconoscono ai cittadini il diritto di produrre, immagazzinare e condividere energia da fonti rinnovabili senza oneri sproporzionati e senza discriminazioni (cfr. tabella di seguito).
Tuttavia, la regolazione italiana continua a trattare l’autoconsumo collettivo come se fosse un’attività commerciale.
È il paradosso del cosiddetto ‘cliente nascosto’, introdotto da ARERA con la delibera 894/2017/R/eel: un principio pensato per evitare abusi, che oggi finisce per ostacolare la condivisione virtuosa dell’energia rinnovabile.

Autoconsumo fisico e virtuale

  • Autoconsumo fisico: produrre e consumare all’interno della stessa utenza (POD) non paga oneri di rete, accise e IVA (quest’ultima calcolata persino sulle accise, come accade per la benzina).

È la forma più conveniente.

  • Autoconsumo virtuale: tipico delle Comunità Energetiche Rinnovabili, CER. Se in un condominio si realizza un unico impianto di autoproduzione di energia da fonte rinnovabile, FER:
  1. a) i condòmini prelevano dalla rete tutta l’energia che consumano;
  2. b) la parte di energia autoprodotta ma non autoconsumata dal condominio va immessa nella rete pubblica ed il GSE riconosce alla CER il corrispettivo relativo (paga l’energia ricevuta). Questo corrispettivo è pari al valore dell’energia rilevato nel mercato. A questo valore si aggiungono due bonus determinati da ARERA e dal GSE calcolati sulla quota dell’energia autoconsumata, pari a circa 12 centesimi di euro il primo ed 8 il secondo.

Gli oneri di rete, le accise e la relativa IVA pagata dagli appartenenti della CER sull’energia da loro consumata sono sempre maggiori dei ricavi ottenuti dalla vendita dell’energia.

Art. 1122-bis Codice civile e differenza tra condivisione dell’energia prodotta da fonte rinnovabile fisica e virtuale

Dal 2012, con l’articolo 1122-bis del Codice civile, ogni condomino può installare un impianto fotovoltaico al servizio della propria unità senza la necessità di una approvazione dell’assemblea del condominio. Questa possibilità ha aperto la strada a tanti impianti individuali nei condomìni, ciascuno con autoconsumo fisico. L’energia prodotta in eccesso è ceduta alla rete e viene pagata dal GSE secondo il valore rilevato nel mercato dell’energia.

FER ⇒ mobilità elettrica ⇒ storage diffuso

La diffusione delle fonti rinnovabili consente di produrre energia vicino ai luoghi di consumo.

È la condizione che rende oggi competitiva la mobilità elettrica e introduce la novità dello storage diffuso.

Tesla ha recentemente annunciato la ricarica bidirezionale (V2H e V2L) sulla Model Y Performance: un veicolo in grado di restituire energia all’abitazione o alla rete locale. Questo conferma che lo storage condiviso, statico o mobile, non è un concetto futuribile ma una realtà già riconosciuta e omologata a livello europeo. L’omologazione alla circolazione significa anche coerenza con l’uso della vettura per la condivisione dell’energia contenuta nella batteria del veicolo con l’utenza elettrica residenziale.

Cosa dice il CEI Comitato Elettrotecnico Italiano – Guida 64-61

La Guida CEI 64-61 (2021) introduce il concetto di PEI, Prosumer’s Electrical Installation, distinguendo tra impianti individuali, collettivi e condivisi. Si definisce “prosumer” il destinatario di beni e di servizi che non si limita al ruolo passivo di consumatore, ma partecipa attivamente alle diverse fasi del processo produttivo. Nel caso dell’energia è quel soggetto che la autoproduce, la consuma e la cede a terzi.

La Figura C.5.5 della citata Guida, mostra chiaramente lo storage elettrico condiviso tra più utenti con più POD.

Nella Guida non si parla mai di violazione regolatoria, ma solo di criteri tecnici e di sicurezza.

La ridistribuzione dell’energia tra più POD non costituisce un’attività commerciale, ma un bilanciamento locale e temporaneo, è di fatto, un gruppo di autoconsumo fisico condiviso simile a quello oggi applicato nelle comunità energetiche che è autoconsumo virtuale. Il nodo vero è quello di permettere al sistema di creare le condizioni per realizzare ciò che non è vietato dalle norme in piena sicurezza anche al fine massimizzare efficienza ed efficacia; in una parola di ottenere maggiore sostenibilità.

La proposta di buon senso

La proposta è semplice: superare la regola del cliente nascosto quando l’energia condivisa proviene da uno storage caricato “esclusivamente” con energia rinnovabile.

Permettere ad un gestore dei servizi di rete elettrica di poter installare nello stesso condominio dove si è attuato l’investimento (anche ai sensi del citato articolo 1122-bis del codice Civile), come si dice tecnicamente “in front of the meter”, ma a “monte” della cabina di trasformazione, un POD che gestisce lo storage condiviso che viene caricato dagli inverter facenti parte degli impianti fotovoltaici dei condòmini partecipanti.

Questo/questi storage possono essere caricati da uno o più inverter e possono servire anche più impianti. Quando in uno di questi impianti c’è un lavoro di manutenzione si stacca il POD relativo e lo storage non può continuare ad alimentare quello stesso impianto.

La sicurezza è assicurata!

Ma, contemporaneamente quello storage condiviso assicura l’alimentazione dell’impianto da fonte rinnovabile, quindi efficienza ed efficacia.

Uno o più condòmini potrebbero così:

  • mantenere il proprio POD per i consumi da rete;
  • installare fotovoltaico;
  • produrre energia da fonte rinnovabile con il proprio impianto, quindi massimizzare l’autoconsumo fisico, compreso anche il caricamento dello storage condiviso;
  • caricare auto elettriche;
  • condividere l’energia delle batterie, tramite la tecnologia V2H, in un gruppo di autoconsumo.

È davvero coerente con la transizione energetica continuare a considerare ‘irregolare’ uno storage condiviso caricato con energia rinnovabile, solo perché consente a più famiglie di consumare meno energia di rete ed abbassare i costi di gestione dell’impianto di autoconsumo?

Appendice normativa – Principi europei e regolazione italiana

Analisi dei ‘considerando’ delle direttive e dei regolamenti europei sulla condivisione e l’autoconsumo di energia da fonti rinnovabili

L’analisi dei considerando delle Direttive europee RED II (2018/2001/UE), RED III (2023/2413/UE) e del Regolamento (UE) 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica evidenzia una chiara volontà politica e normativa dell’Unione: favorire la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia rinnovabile tra cittadini e comunità locali, senza discriminazioni e senza oneri sproporzionati.

L’attuale disciplina italiana sull’autoconsumo virtuale, basata sulla Delibera ARERA 894/2017/R/eel, non risulta coerente con questi principi.

Direttiva / Regolamento UE Considerando / Estratto testuale Interpretazione e implicazione per l’Italia
Direttiva (UE) 2018/2001 – RED II Considerando 65 – «Gli autoconsumatori di energia rinnovabile dovrebbero poter produrre, consumare, immagazzinare e vendere l’energia elettrica rinnovabile senza essere soggetti a procedure o oneri sproporzionati.» Riconosce come diritto la possibilità di produrre, immagazzinare e condividere energia rinnovabile. L’applicazione di corrispettivi di rete sull’autoconsumo locale è non coerente con questo principio.
Direttiva (UE) 2018/2001 – RED II Considerando 71 – «Le comunità di energia rinnovabile non dovrebbero essere soggette a un trattamento discriminatorio.» Impegna gli Stati membri a garantire parità di trattamento tra utenti singoli e collettivi. Limitare lo storage condiviso in condominio introduce una discriminazione ingiustificata.
Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III Considerando 17 – «L’accumulo di energia è una risorsa essenziale per la flessibilità e l’integrazione delle energie rinnovabili.» Riconosce lo storage, anche condiviso, come elemento strutturale della transizione energetica.
Direttiva (UE) 2023/2413 – RED III Considerando 47 – «Gli Stati membri dovrebbero eliminare ostacoli ingiustificati all’autoconsumo e alla condivisione di energia rinnovabile.» Gli oneri di rete applicati all’autoconsumo virtuale costituiscono un ostacolo ingiustificato e quindi non coerente con il principio europeo.
Regolamento (UE) 2019/943 – Mercato interno dell’energia elettrica Considerando 46 – «I consumatori dovrebbero poter condividere energia senza dover diventare operatori commerciali.» Conferma che la condivisione tra cittadini non ha natura commerciale. Trattare tali scambi come transazioni tariffate è non coerente con questo principio.

Dall’analisi dei considerando emerge una convergenza chiara: la condivisione di energia da fonti rinnovabili, sia in forma individuale sia collettiva, deve essere agevolata e non ostacolata. L’attuale regolazione italiana, nel mantenere il modello di “autoconsumo virtuale” soggetto a oneri di rete, risulta non coerente con i principi europei di libertà energetica, non discriminazione e promozione dello storage distribuito.