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A cura di Giuseppe Pugliese, Vice Presidente del Tesla Club Italy

Nel seguente articolo della rubrica Mobilità elettrica in condominio, riportiamo la risposta alla richiesta di un nostro iscritto di informazioni tecnico/normative per supportare, in una prossima assemblea condominiale, la proposta di adeguamento dell’impianto elettrico esistente, al fine di consentire, in ognuno dei singoli 350 box dei silos sotterranei, la possibilità di ricarica di auto elettriche.

Risposta di Giuseppe Pugliese

Si chiede di indicare come strutturare un impianto in un edificio adibito esclusivamente a box auto, ce ne sono 362, al fine di ricaricare un veicolo elettrico in ciascun box. La risposta semplice, ma fuori luogo, è: “impossibile!” Impossibile per diverse ragioni. Fuori luogo per altrettante diverse ragioni. Per essere chiari, la risposta è che “oggi” potrebbe essere impossibile, ma “domani” lo dobbiamo rendere possibile.
Quindi dobbiamo andare in ordine e cominciare a mettere in fila i diversi problemi che, peraltro, sono di natura molto diversa tra loro.

Per quanto ho capito in riferimento alla domanda si tratta di un edificio:

  1. realizzato su terreno di proprietà pubblica. Il Comune di Milano ha il diritto di proprietà superficiaria così come risulta in ciascuna visura catastale;
  2. adibito a box auto realizzato ai sensi della legge 24 marzo 1989, n. 122, articolo 9;
  3. dove sono presenti soltanto box auto;
  4. dove la proprietà dei parcheggi realizzati a norma del comma 1 della citata legge può essere trasferita, anche in deroga a quanto previsto nel titolo edilizio che ha legittimato la costruzione e nei successivi atti convenzionali, solo con contestuale destinazione del parcheggio trasferito a pertinenza di altre unità immobiliare sita nello stesso comune. Si tenga presente che il parcheggio in oggetto è definito “residenziale” nel documento definito “Aggiornamento del Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) – Stato di attuazione e aggiornamento” pubblicato dal Comune di Milano in data 16 novembre 2012, cfr. tavola 6, “Sistema della sosta”;
  5. dove i parcheggi realizzati ai sensi del comma 4 non possono essere ceduti separatamente dall’unità immobiliare alla quale sono legati da vincolo pertinenziale e i relativi atti di cessione sono nulli, ad eccezione di espressa previsione contenuta nella convenzione stipulata con il comune, ovvero quando quest’ultimo abbia autorizzato l’atto di cessione.
Doveri del gestore del servizio elettrico della zona e decisioni conseguenti.
  1. Dotare l’edificio di una linea di adduzione di energia in grado di fornire una potenza di almeno 3KW per ogni box, o, quantomeno, ad ogni box auto dove si intende caricare un veicolo elettrico.

Questa considerazione deriva da una serie di provvedimenti già deliberati dalla stessa autorità.

Delibera ARERA n. 467 del 12 novembre 2019 successiva alla inchiesta pubblica collegata pubblicata con la delibera 331 del 14 giugno 2018.

Nella delibera 467 è riportato: “che, in logica ‘future proof’, l’ammodernamento delle colonne montanti debba consentire a ciascun utente delle colonne montanti ammodernate un prelievo fino ad almeno a 6,6 kW per un tempo illimitato, in coerenza con la Norma CEI 0-21, e fare salve le potenze disponibili superiori a 6,6 kW già contrattualizzate al momento dell’ammodernamento della colonna montante …”.

L’ammodernamento delle colonne montanti elettriche, a cui si riferisce la citata delibera, riguarda le utenze domestiche.

Le utenze domestiche riguardano anche le unità di pertinenza delle abitazioni come sono i box auto relativi al quesito di cui ci stiamo occupando.

Nella delibera 331 è riportato: “L’invecchiamento delle colonne montanti pone rischi crescenti all’esercizio della rete di distribuzione in condizioni di sicurezza, per le seguenti cause:

  1. b) i rischi derivanti dall’inadeguatezza delle colonne montanti più vetuste, che sono state progettate con coefficienti di contemporaneità di utilizzo stimati in condizioni di carico elettrico molto diverse da quelle attuali (si pensi per esempio alla diffusione dei condizionatori negli ultimi anni) e ancor più di quelle prospettiche;
  2. c) i rischi di non poter far fronte al possibile aumento dell’utilizzo della potenza da parte delle famiglie e delle piccole utenze commerciali per via del maggiore ricorso a utilizzi finali di riscaldamento e/o di raffrescamento (es. pompe di calore) laddove la diffusione di generazione locale da fonte rinnovabile (es.: fotovoltaica) non sia sufficiente a compensare la necessità di aumento di potenza”.

L’Autorità dice a tutti i gestori elettrici (come A2A) di ripristinare la funzionalità delle colonne montanti all’interno degli edifici per assicurare a tutti gli utenti residenziali un aumento della potenza installata da 3,3 KW a 6,6. La stessa Autorità assume per “già fatto” l’aggiornamento della linea di adduzione di energia all’edificio.

Il presente punto 1.1 significa che:

  1. l’Autorità afferma che ogni abitazione deve poter aumentare la propria potenza impegnata ad almeno 6,6 KW, invece dei normali 3,3 KW che la maggior parte delle famiglie ha sottoscritto con il gestore.

Visto che l’edificio in esame è composto da tutti box auto di pertinenza delle abitazioni, si dovrebbe applicare lo stesso principio.

La potenza della linea di adduzione dell’energia all’edificio dovrebbe essere tale da permettere la ricarica di 350 veicoli elettrici per la quale la stessa Autorità afferma che l’aumento (denominato ‘future proof’) debba essere pari a circa 3,3KW di potenza per ciascun box auto alla luce del fatto che la casa, essendo situata in altro edificio ha un proprio contatore.

Si parla, quindi di una capacità della linea di circa poco più di 1MW.

Questa capacità non deve essere “pagata” dagli utenti come non deve essere pagata dagli utenti l’aumento ‘future proof’ preannunciato da ARERA.

Tenete presente che la potenza di 3KW è assolutamente sufficiente per caricare la batteria di un veicolo elettrico durante una notte; quantomeno per assicurare un lungo percorso nel corso del giorno successivo.

In 10 ore vengono erogati 33 KWh.

Con un consumo pari a 220Wh per chilometro si percorrono circa 145 chilometri; il che significa superare 50 mila chilometri l’anno; quattro volte di più della percorrenza media di una auto in Italia.

  1. Se il gestore elettrico assicura la quantità di energia fino all’edificio, il proprietario dovrebbe assicurare di riuscire a portare quell’energia a ciascun box auto.

Per ottenere questo risultato i proprietari dei box auto devono scegliere cosa fare ed assumere le decisioni conseguenti.

Tra le cose da fare c’è senz’altro la verifica del progetto dell’impianto elettrico realizzato nel locale.

Si dovrebbero conoscere le seguenti informazioni:

  • tipologia dell’impianto di distribuzione dell’energia con le sezioni dei cavi utilizzati nelle varie tratte;
  • coefficiente di contemporaneità utilizzato per il dimensionamento dei cavi e degli interruttori posizionati lungo l’impianto;
  • dimensionamento dei cavidotti e la loro disponibilità nelle diverse tratte. Questa caratteristica dovrebbe essere considerata presente alla luce del periodo di realizzazione dell’opera.
  1. Permettere a ciascun utente che lo richiede un secondo contatore destinato alla fornitura di energia per la ricarica di veicoli elettrici.

Il Decreto Legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 “Disciplina di attuazione della Direttiva 2014/947UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014 sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi prevede all”articolo 4, comma 13 che la fornitura di energia elettrica a un punto di ricarica deve poter essere oggetto di un contratto con fornitori diversi rispetto all’entità fornitrice dell’abitazione o della sede dove sono ubicati i detti punti di ricarica.

Il cosiddetto “TIC”, “Testo Integrato delle Condizioni economiche per le condizioni del servizio di connessione”, (approvato con la delibera 27 dicembre 2019,  568/2019/R/EEL e modificata con deliberazioni 541/2020/R/EEL, 564/2020/R/EEL e 621/2021/R/EEL) all’articolo 5, comma 3 testualmente prevede: “In deroga a quanto previsto dal comma 5.1, per le utenze di cui al comma 2.2, lettere a) e d), del TIT, può essere richiesta dal medesimo titolare l’installazione di ulteriori punti di prelievo destinati esclusivamente alla ricarica di veicoli elettrici.“.

L’articolo 2 comma 2 lettera a) del TIT, TESTO INTEGRATO DELLE DISPOSIZIONI PER L’EROGAZIONE DEI SERVIZI DI TRASMISSIONE E DISTRIBUZIONE DELL’ENERGIA ELETTRICA, testualmente recita: ”

2.2 I contratti aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 2.1 relativi a punti di prelievo nella titolarità di clienti finali devono corrispondere alle seguenti tipologie:

  1. a) per utenze domestiche in bassa tensione, dove per tali si considerano i contratti riguardanti l’energia elettrica utilizzata per alimentare:
  2. i) le applicazioni in locali adibiti ad abitazioni a carattere familiare o collettivo, con esclusione di alberghi, scuole, collegi, convitti, ospedali, istituti penitenziari e strutture abitative similari;
  3. ii) le applicazioni relative a servizi generali in edifici di al massimo due unità immobiliari, le applicazioni relative all’alimentazione di punti di ricarica privata per veicoli elettrici, le applicazioni in locali annessi o pertinenti all’abitazione ed adibiti a studi, uffici, laboratori, gabinetti di consultazione, cantine o garage o a scopi agricoli, purché l’utilizzo sia effettuato con unico punto di prelievo, per l’abitazione e i locali annessi, e la potenza disponibile non superi 15 kW;

  1. d) per utenze in bassa tensione diverse da quelle di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, ivi incluse le utenze relative a pompe di calore, anche di tipo reversibile, per il riscaldamento degli ambienti nelle abitazioni e le utenze per la ricarica dei veicoli elettrici, quando l’alimentazione sia effettuata in punti di prelievo distinti rispetto a quelli relativi alle utenze di cui alla precedente lettera a); …“.

Con questo punto ritengo:

  1. fattibile la possibilità per ciascun utente del locale box, a prescindere dalle decisioni assunte dall’assemblea di condominio, di avere una propria utenza, a tutti gli effetti residenziale, per alimentare il proprio veicolo elettrico. Utenza che ognuno configura secondo le proprie necessità. Il gestore non potrebbe opporsi a questo tipo di richiesta;
  2. da verificare il dimensionamento dell’impianto elettrico per decidere se accendere una sola utenza per tutti oppure due utenze per due gruppi di soggetti diversi:
  3. a) quelli che intendono caricare il proprio veicolo elettrico;
  4. b) quelli che non intendono avere il servizio di ricarica all’interno del proprio box auto. In questo secondo gruppo ci potrebbero essere soggetti che, avendo l’auto elettrica, la potrebbero voler caricare esternamente al proprio box ma con una infrastruttura di ricarica veloce che impone la presenza fisica vicino all’auto. Di fatto queste persone potrebbero tornare nel primo dei due gruppi citati.

In questo caso questo gruppo di soggetti sostiene la spesa di acquisto e gestione dell’infrastruttura e della relativa energia di una infrastruttura aperta solo a loro dove ricaricano in corrente continua e velocemente (normalmente 60KW di potenza). Si tratta di contarsi e fare dei conti, oltre che a verificare se fisicamente c’è il posto per creare una sosta breve che non intralcia la circolazione degli altri utenti.

Mi permetto di consigliarvi di non permettere ad un gestore di infrastruttura di ricarica pubblico di montare da voi una loro “colonnina” perché venite a pagare l’energia al prezzo che dicono loro e non quello che voi riuscite a pagare oggi, e, soprattutto, domani (magari per il tramite di una Comunità Energetica).

Il senso delle decisioni dell’Autorità di regolazione del mercato elettrico è chiaramente quello di favorire la transizione verso la mobilità elettrica, anche grazie alle decisioni assunte dalla Comunità Europea sul tema.

Ma abbiamo intrapreso questo percorso da troppo poco tempo e nel Paese ci sono molti che spingono dalla parte opposta.

Dal punto di vista teorico, l’abolizione del divieto di cessione dell’energia tra privati ha permesso la creazione delle Comunità Energetiche (decreto legge 30 dicembre 2019, n. 162, articolo 42-bis convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8).

Ma passare dalla teoria alla pratica non è assolutamente facile; anche se i tempi sono assolutamente maturi alla luce degli ultimi rincari dei costi dell’energia.

Un passo teorico che ancora manca è costituito dall’agevolazione data dall’Autorità di regolazione soltanto agli utenti di mobilità elettrica che vivono in case unifamiliari oppure in condomìni dove però il box auto è collegato con lo stesso contatore dell’impianto dell’abitazione.

In questo caso l’utente può chiedere al proprio gestore l’aumento gratuito della potenza da 3,3 KW a 6,6 KW se dimostra di possedere una auto elettrica e la relativa infrastruttura di ricarica 8che rispetta determinate specifiche tecniche) definite dalla stessa Autorità (delibera 541 del 2020). L’aumento gratuito dell’aumento di potenza, permette di fruire di energia, comunque pagata, durante le ore notturne e nei giorni festivi e prefestivi (fascia oraria denominata F3) superiore a 3,3KW, fino a 6,6KW.

Su questo tema c’è un mio intervento pubblicato in questa rubrica nel sito web del nostro club.

Un altro approfondimento è presente nel sito del GSE, Gestore dei Servizi Energetici, al link RICARICA VEICOLI ELETTRICI (gse.it).

Se ad un singolo utente è permesso questo aumento, perché non adottare uno strumento simile per una moltitudine di utenti che prelevano energia da una sola utenza, ma tutti per ricaricare veicoli elettrici?

In questo senso ho avanzato una richiesta alla stessa Autorità di regolazione che ci ha comunicato la presenza di una inchiesta pubblica in merito a questa ed altre tematiche.

L’inchiesta pubblica in questione è la 449/2022/R/eel del 27 settembre 2022 che scade il 31 dicembre 2022 e che vi invito a guardare ed a rispondere.

In merito al documento segnalo l’allegato A, paragrafo 2, punto “2.1 Punti di ricarica lenta privati (abitazioni)” e “2.2 Punti di ricarica accelerata (luoghi di lavoro)“.

Il tema si sta portando all’attenzione di tutti in questo periodo.

Ci dobbiamo preparare. Voi state sulla buona strada anche perché Milano si sta attrezzando, come molte città del nord Europa dove sarà permesso il transito solo ai veicoli non inquinanti.

Ci tengo comunque a precisare che la vera sostenibilità si ottiene anche guardando il portafoglio.

Sicurezza

Vorrei affrontare questo problema di cui si parla poco.

Sono contrario alla diceria che i veicoli elettrici sono pericolosi per il fuoco.

Secondo me è più pericolosa una auto piena di benzina che non un veicolo elettrico.

Vorrei sfruttare questa occasione per avanzare qualche idea mia personale. Potrà forse non far piacere a qualche venditore di infrastruttura di ricarica, ma nel caso vorrei anche avere deduzioni vere, logiche e, soprattutto verificate.

La normativa tecnica distingue 4 modi di ricaricare un veicolo elettrico.

Le prime tre sono per distinguere le ricariche effettuate in corrente alternata, la quarta per le ricariche in corrente continua.

La stragrande maggioranza delle ricariche si effettua in corrente alternata.

Un esempio è il mio. Con le mie ultime due auto, entrambe elettriche, ho percorso poco più di 300 mila chilometri. Il 98% delle ricariche è stato effettuato utilizzando la corrente alternata.

L’autovettura per essere caricata deve avere dall’infrastruttura di ricarica alcune informazioni.  Nell’infrastruttura di ricarica, quindi ci deve essere una “intelligenza”.

Questa “intelligenza” si paga!

Praticamente tutte le auto, però, devono prevedere anche la possibilità di essere ricaricate con un collegamento ad una presa di corrente, che, notoriamente l’intelligenza non ha.

Praticamente tutte le auto elettriche, soltanto alcune lo vendono, hanno a corredo un cavo che presenta una “scatola intelligente” che effettua il colloquio con la vettura e ne permette la ricarica.

Questa è la differenza tra il “modo 2” ed il “modo 3”.

Nel “modo 2” l’intelligenza è in mezzo al cavo di collegamento; nel “modo 3” l’intelligenza è nella colonnina di ricarica.

La sicurezza aumenta se la “scatola intelligente” non si trova per terra. Se il pavimento si bagna, la scatola potrebbe andare in corto e creare problemi.

I problemi potrebbero aumentare se la vettura si trova vicina ad altre vetture.

Tutto ciò per dire che in un box privato l’auto si potrebbe ricaricare grazie ad una comune e semplice presa di corrente qualsiasi e con il cavo dato a corredo dell’auto, avendo l’accortezza di mantenere sollevata da terra la “parte intelligente del cavo”.

In questo modo si risparmia denaro senza nessun problema di minore sicurezza e minori prestazioni di ricarica; quest’ultime comunque da verificare in relazione alle caratteristiche del cavo e dell’intelligenza a corredo.

Si deve tener presente che molti affermano che la “colonnina” (ormai la chiamiamo tutti così, probabilmente perché i primi modelli assomigliano tutti ad una piccola colonna) è intelligente perché “sente” il livello di consumo della casa e si adatta alla potenza che, in quel momento, è disponibile. Vero! Ma non in un box auto; che però, non deve diventare mai una “sala hobby” o una discoteca!   Nemmeno per un solo giorno, perché è proprio quello dell’incidente!

La vera sicurezza si ottiene, invece, montando all’esterno del box auto un interruttore magnetotermico differenziale tarato in modo da scattare per qualsiasi problema potrebbe insorgere sul circuito elettrico situato all’interno del box.

Per quanto sopra ci vuole la collaborazione di un vero professionista con cognizioni tecniche in grado di seguirvi e fornire suggerimenti adeguati.

Il caso è “di scuola” e potrebbe costituire un modello da replicare.

Se fossi io al vostro posto sceglierei un professionista iscritto ad un ordine professionale tecnico (ingegnere o perito industriale) e possibilmente anche un appartenente al Consiglio dell’Ordine o quanto meno frequentatore dell’Ordine.

Perché?

Perché la materia è nuova ed i gestori di rete vogliono sempre portare l’acqua al loro mulino facendosi forza del loro “potere”!

In questo caso dovrebbero avere un forte contraddittorio da qualcuno che conosce e frequenta il loro ambiente, mi riferisco soprattutto all’Autorità di regolazione ed al gestore dei servizi energetici.

L’ordine professionale è certamente un buon argine allo strapotere dei gestori dei servizi di rete.

Un conto sono le regole scritte, un altro è applicarle.

Il condominio

La decisione più importante da assumere è la rilevanza che si vuole dare all’azione condominiale anche rispetto a ciò che può decidere ogni singolo utente.

Le “forzature” qualche volta si devono mettere in opera ma lasciano comunque “morti e feriti” sul percorso.

È pacifico che maggiore è il numero di condòmini che intende introdurre la ricarica di veicoli elettrici in ogni box, più veloce è la realizzabilità dell’opera.

Di nuovo la presenza dell’esperto è molto importante per decidere al meglio. Se poi ha anche la dote del “buon senso” è cosa fatta!

Le decisioni che reputo indispensabili riguardano l’elenco dei lavori da eseguire, a cominciare dagli impianti comuni a tutti e, possibilmente, utili anche a coloro che non pensano di utilizzare un veicolo che si deve ricaricare di energia elettrica (alcuni sono convinti che la vera soluzione è l’auto a metano … io non sono tra costoro … almeno per ora).

Provo a fare un elenco di questi lavori.

  1. Rete WiFi all’interno dell’edificio. Avere la rete è un vantaggio per tutti. Si deve tener presente che ormai tutte le auto, anche quelle “a carbonella”, sono dotate di strumentazione che si aggiorna con uno scambio dati automatico denominato “Over the Air”, OTA. La rete WiFi nel locale box è utile anche per:
  2. la gestione della sicurezza dei luoghi privati all’interno del box anche per problemi di penetrazione di acqua o di azioni da parte di soggetti esterni. La sicurezza esterna dovrebbe essere comunque assicurata dalla presenza h24 del servizio di sorveglianza e delle relative telecamere;
  3. la gestione della ricarica per i veicoli elettrici che, normalmente si effettua e si controlla anche via rete.

Oggi si cominciano a vedere anche le prime biciclette e motocicli dotate di un navigatore che aggiorna sistematicamente le proprie mappe in modalità OTA.

  1. Sezionamento delle linee di adduzione dell’energia verso i diversi box auto.

Per locali come questo si deve pensare ad un sezionamento delle linee. Il parere dell’esperto tecnico è indispensabile in merito.

In merito mi permetto di segnalare l’ipotesi di valutare il sezionamento con barre di alluminio, invece che con cavi di rame.

Si deve tenere presente che la decisione del sezionamento dell’impianto permette di abbassare i costi dell’investimento per coloro che non hanno nei loro programmi l’acquisto di un veicolo elettrico.

Si mantiene alto il valore dell’immobile perché lo si dota della possibilità di installare una infrastruttura di ricarica con l’aggravio di spese per un “collegamento locale” a livello di gruppo di box (ipotizzo un numero inferiore a 30).

Ipotizzo fattibile un primo livello di sezionamento dell’impianto. Si inizia così.

Man mano che il numero dei veicoli elettrici aumenta, aumenta il relativo sezionamento. Il vantaggio di utilizzare le barre deriva anche dal fatto che possono essere riutilizzate

Il futuro ci propone la possibilità di valutare, per un sotto-gruppo di condòmini, la possibilità di costituire una Comunità Energetica con l’amministrazione comunale se ci fosse la disponibilità a realizzare su terreno pubblico un impianto fotovoltaico di autoproduzione ed autoconsumo di energia da fonti rinnovabili.

Veniamo alle “cose più semplici”.

Agevolazioni per l’acquisto dell’infrastrutturazione di ricarica.

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 agosto 2022, n. 1 modifica un precedente decreto del 6 aprile 2022 per inserire il seguente testo: “… Per l’anno 2022, per l’acquisto di infrastrutture di potenza standard per la ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica da parte di utenti domestici, è riconosciuto un contributo pari all’80 per cento del prezzo di acquisto e posa in opera, nel limite massimo di euro 1.500 per persona fisica richiedente. Il limite di spesa di cui al comma 1 è innalzato ad euro 8.000 in caso di posa in opera sulle parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile. …».

Ad oggi 7 novembre 2022 nulla sappiamo in merito alle procedure che dovranno essere adottate per fruire del bonus.

Nel sito web del MISE dovrebbero essere pubblicate le istruzioni.

Relativamente alla imposizione indiretta, IVA, segnalo la “bizzarra” interpretazione dell’Agenzia delle Entrate con la risposta 218 del 14 luglio 2020.

L’Agenzia asserisce che l’aliquota ridotta del 10% non può essere applicata all’installazione delle colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, destinate esclusivamente ad uso privato. L’intervento, infatti, da solo, non costituisce un’opera di urbanizzazione pubblica agevolabile.

La risposta termina con la seguente affermazione:

“… Si fa presente tuttavia che se le colonnine di ricarica in commento sono fornite e installate dal Contribuente unitamente all’impianto fotovoltaico, in modo da costituire un tutt’uno, magari nell’ambito di un contratto di appalto – circostanza verosimile in base a quanto decritto nell’istanza – la relativa fornitura beneficerà dell’aliquota IVA del 10 per cento, prevista per «gli impianti di produzione e reti di distribuzione calore-energia e di energia elettrica da fonte solare-fotovoltaica ed eolica», ai sensi rispettivamente dei numeri 127- quinquies) e 127-septies) del Decreto IVA …“.

In pratica l’Agenzia dice che in caso di lavori su una infrastruttura di ricarica ad uso privato si applica l’aliquota ordinaria e non quella agevolata permessa solo se l’uso dell’infrastruttura è pubblica.

MA!

Ma se contemporaneamente il contribuente realizza, con un unico appalto, un impianto fotovoltaico ed una infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici (tutto per uso privato, naturalmente) si applica l’aliquota ridotta.

Credo di avervi detto quanto avevo in testa sull’argomento.

Grazie della domanda

Giuseppe Pugliese

Riferimenti normativi

Scarica tutti gli allegati

  • Agenzia delle Entrate,  Risposta ad interpello n. 218 del 14 luglio 2020
  • Deliberazioni Arera
    – Delibera 449/2022
    – Delibera 469/2019
    – Delibera 568/2019 TIT e TIC
    – Inchiesta pubblica 331/2018
    – Delibera 541/2020
  • MISE, DPCM 4 agosto 2022 n. 1
  • Comune di Milano, Stato Situazione ed Aggiornamento Piano Generale del Traffico Urbano (PGTU) – Sistema della sosta
  • Comune di Milano, Direzione Centrale Mobilità Trasporti e Ambiente – Parcheggi realizzati in diritto di superficie nel sottosuolo di aree pubbliche – Criteri per il rilascio dell’autorizzazione relative alle richieste di cessione di box/posti auto con vincolo di pertinenzialità ai sensi dell’art. 9 comma 5 della legge 122 del 24 marzo 1989
  • Normativa, Legge 24 marzo 1989, n. 122